E.B.I. – Ente Bilaterale Italia

Regolamento Generale

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina:

  • il funzionamento dell’Ente Bilaterale Italia, in sigla E.B.I., di seguito “EBI”, con sede legale in via delle Case Rosse 23, Roma, C.F. 97808210583 e Partita IVA 13211301000;
  • le attività e i servizi offerti dall’Ente;
  • le modalità di adesione all’Ente e la ripartizione delle risorse.

Il presente Regolamento definisce inoltre i principi ispiratori a cui conformarsi nello svolgimento degli incarichi assegnati, il grado di professionalità richiesto dai membri dei comitati direttivi e dai dipendenti dell’EBI, nonché le attività propedeutiche all’attuazione degli scopi statutariamente previsti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si intendono richiamate le norme di legge, dell’atto costitutivo, dello statuto, le disposizioni dei CCCNL e degli Accordi interconfederali che fanno specifico riferimento all’EBI.

Art. 2 – Principi ispiratori

Nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza, l’EBI dovrà seguire i seguenti principi ispiratori:

  1. Trasparenza;
  2. Orientamento ai risultati;
  3. Cultura della qualità e orientamento alla soddisfazione dei fabbisogni degli utenti;
  4. Comunicazione all’interno del sistema della bilateralità.
Art. 3 – Attività

I compiti, le attività e gli scopi che l’EBI persegue, sono quelli previsti dalla Legge, dallo Statuto, dai regolamenti e dalla Contrattazione Collettiva che lo individuano.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le attività di competenza dell’EBI possono essere così sintetizzate:

  1. attivare e gestire anche in convenzione strumenti operativi nelle seguenti aree di intervento: salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, formazione, responsabilità amministrativa delle imprese, politiche attive nel mercato del lavoro, responsabilità sociale d’impresa, integrazione e sostegno al reddito dei lavoratori, conciliazione ed arbitrato, certificazione dei contratti, validazione dei modelli organizzativi, servizi reali alle imprese, welfare, assistenza sanitaria integrativa;
  2. attivare ricerche in materia di competenze e fabbisogni formativi;
  3. favorire i processi di certificazione delle competenze legate ai processi formativi di vario genere e riconducibili al repertorio delle qualifiche comprese nel Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali (QNQR) e referenziate nei diversi livelli di qualifica (EQF);
  4. attivare ricerche sui principali problemi relativi ai rischi occupazionali lavorativi e ambientali nei settori di interesse;
  5. promuovere l’elaborazione di esperienze pilota o moduli formativi in relazione alle varie tipologie formative, apprendistato, tirocinio, e nuove forme contrattuali vigenti;
  6. effettuare indagini, studi, ricerche, attività formative ed editoriali attinenti compiti istituzionali;
  7. attivare monitoraggi specifici per il reperimento di finanziamenti pubblici cui le strutture bilaterali possono accedere;
  8. attivare la progettazione di modelli formativi dei corsi di formazione per le fasce deboli del mercato del lavoro (persone svantaggiate, disoccupati di lunga durata), per le persone in cerca di prima occupazione, per i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni o in ogni caso sospesi dal lavoro e per lavoratori iscritti nelle liste di mobilità;
  9. favorire le pari opportunità attivando la progettazione di moduli formativi che valorizzino il lavoro femminile e diffondano la relazione di azioni positive;
  10. promuovere la costituzione e l’avviamento degli Enti Territoriali, proponendo ed offrendo metodologie, formazione e servizi;
  11. coordinare le attività degli Enti Territoriali nel campo della formazione continua, onde favorire un’articolazione funzionale dei compiti ed evitare sovrapposizioni e duplicazione di attività;
  12. promuovere e favorire la sperimentazione di attività formative a livello regionale e territoriale anche con interventi a catalogo erogati in partenariato con gli enti di formazione collaboranti con l’EBI;
  13. attivare la progettazione, promuovendo anche la sperimentazione, di modelli formativi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro in coerenza con la disciplina contenuta nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  14. svolgere attività di assistenza contrattuale per le aziende applicanti i CCNL stipulati congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali costituenti l’EBI;
  15. costituire e regolare le commissioni di certificazione contratti ai sensi del D.Lgs. 276/2003 e commissioni di asseverazione dei sistemi SGLS ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
  16. attivare processi atti alla designazione, alla formazione e al coordinamento dei RLST;
  17. svolgere ogni altra attività prevista dagli organismi paritetici di cui al D.Lgs. 81/2008;
  18. garantire la gestione amministrativa e la contabilità dei fondi specifici istituiti e operanti presso l’EBI;
  19. altre attività/servizi, potranno essere avviati anche a seguito di delibera degli organi dell’EBI;
Art. 4 – Attività di supporto, coordinamento e monitoraggio degli Enti Territoriali

Rientrano all’interno di questa categoria le seguenti attività:

  1. supporto finalizzato ad informare gli Enti Territoriali sulle tematiche inerenti la formazione continua e il welfare bilaterale. Tale attività prevede l’utilizzo di diversi canali di comunicazione, quali:
    • la pubblicazione di notizie e circolari sul sito web e account social dell’EBI;
    • le comunicazioni dirette agli Enti territoriali;
    • l’organizzazione di eventi informativi (es. seminari, webinar).
  2. supporto agli Enti Territoriali per l’adeguamento di statuti e regolamenti, verifica e monitoraggio sull’adozione e corretta applicazione degli stessi.
Art. 5 – Requisiti
  1. degli Organi
    I rappresentanti che siedono negli organi, designati dalle parti costitutive dell’EBI, dovranno
    possedere:
    • i requisiti di moralità di cui all’art. 5, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 276/2003;
    • i requisiti minimi di professionalità che consentano l’espletamento del mandato nella piena
      consapevolezza e conoscenza degli ambiti in cui opera l’Ente. Fatte salve le previsioni
      legislative già previste da specifiche norme di legge, per requisito minimo si intende l’aver
      maturato esperienze professionali evincibili dal CV, anche all’interno di associazioni sindacali
      o di categoria.
  2. del personale di struttura
    Il personale operante presso l’EBI andrà selezionato con riferimento a titoli di studio ed esperienze
    pregresse coerenti con le mansioni da assegnare e conseguentemente con i livelli di inquadramento
    previsti.
Art. 6 – Criteri per l’acquisizione di beni, servizi e consulenze

Il Comitato di Presidenza è delegato dal Consiglio direttivo a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, compresi quelli di spesa, necessari alla gestione corrente dell’EBI nell’ambito delle procedure e dei limiti stabiliti nel budget previsionale.

L’affidamento e l’acquisto di forniture deve avvenire in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa oltre che dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Per l’affidamento di incarichi ad operatori esterni, l’Ente dovrà adottare criteri di selezione, oggettivi e misurabili convalidati dal Consiglio direttivo

Art. 7 – Modalità di adesione

L’adesione all’Ente da parte delle aziende può avvenire:

1. Tramite compilazione dell’apposita form sul sito www.ebiitalia.it;
2. Tramite richiesta formulata via PEC all’indirizzo ebi-italia@pec.it;
3. Tramite gli Enti Territoriali di emanazione dell’EBI;
4. Tramite richiesta avanzata direttamente attraverso un professionista da loro delegato;
5. Tramite richiesta avanzata per il tramite delle Organizzazioni Sindacali costituenti l’EBI, sia a livello nazionale che territoriale.

Art. 8 – Entità della contribuzione

Il contributo mensile dovuto dalle imprese è stabilito nella misura minima di 10 Euro mensili a carico dell’azienda per ciascun lavoratore dipendente, indipendentemente dalla natura del contratto di lavoro individuale o del CCNL applicato dall’azienda stessa.

Se la misura stabilita a favore di un altro ente bilaterale dal CCNL applicato in azienda è superiore a quella descritta nel presente articolo vale comunque la misura minima dei 10,00 Euro del precedente comma.

Nei periodi di aspettativa non retribuita e in quelli di mobilità è consentita la sospensione del pagamento dei contributi, dandone tempestiva comunicazione all’amministrazione dell’EBI. Al termine della sospensione, l’azienda dovrà riprendere i versamenti. Non è prevista la sospensione del pagamento dei contributi nei periodi di cassa integrazione.

Il contributo mensile per l’assistenza sanitaria integrativa ha carattere volontario ed è stabilito nella misura di 12,50 Euro mensili a carico dell’azienda per ciascun lavoratore dipendente, indipendentemente dalla natura del contratto di lavoro individuale, che vanno aggiunti ai su citati 10,00 Euro mensili.

Art. 9 – Modalità di versamento

Per l’adesione all’EBI l’azienda o il consulente delegato devono, in sede di compilazione del modello di versamento “F24” (distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori), riportare la causale “EBI7” esposta nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, del campo “importi a debito versati”.

Inoltre nella stessa sezione:

  • nel campo “codice sede” va indicato il codice della sede INPS competente;
  • nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda” va riportata la matricola INPS dell’azienda;
  • nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa” va inserito il mese e l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.

Modalità di compilazione del flusso UniEmens

I datori di lavoro/intermediari incaricati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: All’interno di , , , valorizzeranno l’elemento inserendo nell’elemento in corrispondenza di il valore “EBI7” e in corrispondenza dell’elemento indicheranno il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella “AAAA-MM”, poi indicare l’importo, a livello individuale, del versamento effettuato nel mod. F24 (es: <importoperiodo=”2022-06”>10.</importoperiodo=”2022-06”>

Art. 10 – Decorrenza e cessazione della contribuzione

L’azienda o il consulente delegato indicheranno come data di adesione all’EBI il primo giorno della mensilità successiva a quella in cui effettua l’adesione; l’obbligo di contribuzione decorre pertanto dal mese in cui si concretizza l’adesione all’EBI.

L’azienda è tenuta ad effettuare i versamenti relativi alle quote di contribuzione senza alcuna interruzione. In caso di dipendente neo-assunto l’obbligo di contribuzione per il nuovo lavoratore decorre dal primo mese integralmente lavorato dal prestatore. Nel caso di revoca dell’adesione o in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del mese l’obbligo di contribuzione prosegue per tutto il mese.

Art. 11 – Servizi e sussidi offerti agli aderenti

L’EBI eroga servizi e sussidi alle aziende aderenti e ai loro lavoratori:

  1. in forma diretta, attingendo ai contributi incassati dall’Ente. I criteri e le modalità per l’accesso alle prestazioni offerte dall’EBI, a favore delle aziende aderenti e versanti da almeno 6 mesi, sono disciplinate dall’apposito “Regolamento per l’erogazione diretta di servizi e sussidi” allegato al presente documento sotto la lettera A quale parte integrante e sostanziale;
  2. in forma indiretta, mediante Soggetti Convenzionati radicati sul territorio nazionale, in grado di soddisfare puntualmente i fabbisogni riscontrati presso le aziende e i lavoratori. I criteri e le modalità per la fruizione di servizi in convezione con tali soggetti, a favore delle aziende aderenti e versanti da almeno 6 mesi, sono disciplinate dall’apposito “Regolamento per la gestione di servizi e attività erogati dai Soggetti Convenzionati” allegato al presente documento sotto la lettera B quale parte integrante e sostanziale.

Non è possibile sussidiare attività e servizi che sono già stati finanziati da altri enti/istituzioni o da altro soggetto.

Possono accedere ai servizi e aisussidi dell’Ente tutte le aziende regolarmente iscritte e i dipendenti, i titolari e i soci delle medesime. Per usufruire dei servizi dell’EBI è necessario che l’azienda richiedente risulti iscritta all’Ente da almeno 6 mesi e che la stessa risulti in regola con i versamenti.

In deroga a tale previsione, possono usufruire dei servizi e dei sussidi le aziende iscritte all’Ente da meno di 6 mesi se rispettano una delle seguenti condizioni:

  • aziende con carattere di stagionalità che abbiano versato le quote di competenza per almeno 6 mesi negli ultimi 18 mesi a partire dalla data di richiesta del sussidio;
  • aziende costituite da meno di 6 mesi e nate dalla fusione, scissione o trasformazione di una o più aziende regolarmente iscritte all’Ente da almeno 6 mesi ed in regola con i versamenti.
Art. 12 – Termini e modalità di accesso a servizi e sussidi

Per accedere ai servizi e ai sussidi bisogna presentare formale richiesta all’EBI, utilizzando le procedure telematiche e la modulistica pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente (www.ebiitalia.it). Non saranno ammesse richieste su modulistica diversa, obsoleta o recante informazioni incomplete e/o con documentazione allegata incompleta, discordante o illeggibile.

L’EBI si avvale della facoltà di richiedere informazioni e/o documentazione integrativa qualora lo ritenesse necessario. Il richiedente potrà fornire i chiarimenti richiesti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione all’indirizzo PEC indicato dall’Ente. In caso di incompleta o mancata risposta entro il sopracitato termine, l’esame della domanda presentata sarà effettuato sulla base delle informazioni in possesso dell’Ente.

Salvo diversamente specificato, tutti isussidi che prevedono un rimborso a valere su fattura/ricevuta, devono pervenire all’Ente entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura/ricevuta. Laddove non sia possibile inviare come giustificativo di spesa un documento fiscale e sia possibile allegare un documento non fiscale riepilogativo della spesa, i 60 giorni decorrono dalla data del pagamento, ove eseguito mediante bonifico.

Art. 13 – Ripartizione delle risorse

Il 20% della contribuzione netta proveniente dal sistema INPS è trattenuto dall’EBI a copertura delle spese di funzionamento, di gestione amministrativa e direzionale dell’Ente stesso.

Al netto di quanto sopra le risorse residue andranno così ripartite:

1. Il 60% all’Organizzazione Sindacale tra le costituenti l’EBI che ha promosso l’adesione di ciascuna azienda;
2. Il 40% dovrà essere destinato alla formazione e al welfare a favore delle aziende associate e ai loro lavoratori;
3. In caso di adesione diretta, sia tramite compilazione della form presente sul sito web che via PEC, le quote residue verranno destinate interamente all’azienda per finalità di formazione e welfare.

Tali risorse saranno gestite direttamente dall’amministrazione centrale dell’EBI, che provvederà al riparto automatico delle quote residue come riportato al punto 1, ossia direttamente alle Organizzazioni Sindacali costituenti l’Ente e come riportato ai punti 2 e 3, ossia alle aziende e ai lavoratori per finalità di formazione e welfare.

Le aziende potranno aderire ai bandi per la formazione e alle iniziative di welfare promosse dall’EBI dopo 6 mesi continuativi di versamento regolare e fino a capienza di quanto deliberato da ciascun bando.

Le Organizzazioni Sindacali costituenti l’EBI si impegnano a sottoscrivere CCCNL che siano in armonia con quanto disposto nel presente articolo e più in generale nel presente Regolamento.

Contribuzione al servizio RLST

Le modalità di adesione e contribuzione al servizio RLST offerto dall’Ente saranno disciplinate da un apposito Accordo interconfederale fra le Organizzazioni Sindacali costituenti l’EBI.

Altre contribuzioni

L’EBI – nei limiti dello svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento, volte al perseguimento degli scopi statutari – ha facoltà di introitare qualsiasi incasso derivante da servizi/prestazioni erogate nei confronti delle aziende, anche non aderenti, che ne facciano richiesta. Gli incassi dovranno essere giustificati da regolare documentazione contabile nonché supportati da idoneo sostegno giuridico (es: contratto, convenzione, etc.).

Art. 14 – Commissione Nazionale di Certificazione dei contratti di lavoro

La certificazione è una procedura di carattere volontario finalizzata ad attestare che il contratto che si vuole sottoscrivere abbia i requisiti di forma e contenuto richiesti dalla legge volta alla riduzione del contenzioso in materia di qualificazione di alcuni contratti di lavoro.

Ai sensi del D.Lgs. 276/2003, al fine di offrire un servizio basato su competenze tecniche di alto profilo, l’EBI ha attivato al proprio interno la Commissione Nazionale di Certificazione che si occupa di:

  • contratti di collaborazione coordinata e continuata;
  • contratti di prestazione d’opera;
  • contratti di collaborazione non saltuaria per soci di cooperativa;
  • clausole elastiche per contratti di lavoro dipendente part-time;
  • patti di stabilità, clausole di non concorrenza e altre condizioni specifiche nei contratti di lavoro;
  • regolamento di cooperativa;
  • contratti di appalto.

La Commissione Nazionale di Certificazione costituita presso l’EBI ha competenza su tutto ilterritorio italiano. Le modalità di composizione, funzionamento, compiti e responsabilità saranno disciplinate da un apposito
regolamento.

Art. 15 – Commissione Tecnica di Asseverazione

L’asseverazione da parte dell’EBI è una scelta volontaria dell’impresa che attesta l’adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro. L’asseverazione può avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa (D.Lgs. 231/2001) ed offre vantaggi economici.

A tal fine l’EBI, ricoprendo da Statuto le funzioni proprie di Organismo Paritetico, che un attivato al proprio interno la Commissione Tecnica di Asseverazione, che garantisce la conformità e la corretta applicazione del sistema (SGSL) o del modello (MOG) adottato dall’impresa.

Il processo di asseverazione, in ottemperanza alle previsioni dell’art. 51 del D.Lgs. 81/2008, è attivato su richiesta dell’azienda e consiste nella verifica dell’adozione e dell’efficace attuazione del sistema/modello (SGSL/MOG) in conformità alla normativa tecnica cogente di riferimento. Al termine del processo valutativo viene rilasciato un “Certificato di Asseverazione” con validità triennale, che di anno in anno sarà soggetto a “mantenimento”.

La Commissione Tecnica di Asseverazione costituita presso l’EBI ha competenza su tutto il territorio italiano. Le modalità di composizione, funzionamento, compiti e responsabilità saranno disciplinate da un apposito regolamento.

Art. 16 – Assistenza contrattuale

L’assistenza contrattuale prevista in capo all’EBI è limitata all’interpretazione autentica della disciplina contenuta:

  • negli Accordi interconfederali;
  • nei CCCNL;
  • negli accordi di II° livello. che individuano in modo diretto ed inequivocabile l’EBI quale organismo bilaterale di riferimento. Pertanto l’EBI:
  • non risponde in caso di applicazione fallace degli istituti contrattuali da parte dei soggetti applicanti
    i CCCNL e/o gli Accordi sindacali individuanti lo stesso;
  • non può farsi promotore o assistere i lavoratori nella costituzione di una Rappresentanza Sindacale Aziendale, ma può soltanto farsi da tramite nei confronti delle OO.SS. costituenti per necessità di tal genere (apertura di patronato, adesione alle OO.SS., etc.);
  • l’assistenza contrattuale tange ma non comprende l’assistenza legale anche se extragiudiziale; l’EBI ha facoltà di coadiuvare, su richiesta degli interessati, l’azienda o l’incaricato (avvocato, consulente, patrocinatore, diramazione territoriale delle associazioni costituenti) entro precisi limiti di volta in volta individuati a seconda delle circostanze e del caso di specie, senza che l’attività risulti comunque assimilabile alla consulenza legale.
Art. 17 – Decorrenza e durata del Regolamento

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio direttivo dell’EBI in data 16/03/2022, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente (www.ebiitalia.it), avrà applicazione a partire dal 01/04/2022 e sarà in vigore fino a data stabilita da nuova delibera.

Art. 18 – Clausola di responsabilità

Fermo restando la responsabilità delle aziende nel versamento dei contributi, l’EBI si impegna ad agire secondo la normativa vigente.

ALLEGATO A

Regolamento per l’erogazione di servizi e sussidi

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i meccanismi di erogazione di servizi e sussidi mediante i contributi incassati dall’EBI.

Art. 2 – Beneficiari

Le prestazioni dell’EBI saranno differenziate in base al CCNL di riferimento, eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle elencate possono essere previste in sede regionale/territoriale e saranno erogate esclusivamente in favore delle aziende, correttamente aderenti e regolarmente versanti da almeno 6 mesi, nei limiti delle risorse disponibili, con:

  • contratto a tempo indeterminato;
  • contratto di apprendistato;
  • contratto a tempo determinato;
  • contratto a tempo pieno oppure part time.

Inoltre sono considerati beneficiari se versanti:

  • lavoratori autonomi;
  • soci cooperatori;
  • titolari ed amministratori.
Art. 3 – Fondi Formazione e Welfare

È istituito all’interno dell’EBI un fondo denominato “Fondo Formazione e Welfare”, il cui gettito è alimentato dal contributo mensile minimo dovuto dalle imprese aderenti, indipendentemente dalla natura del contratto di lavoro individuale o del CCNL applicato dall’azienda stessa.

Tale Fondo si suddivide in due sezioni denominate ed alimentate come di seguito rappresentato:

  • Formazione: 50% delle risorse incamerate nel Fondo. Ha la finalità di finanziare le attività di
    formazione rivolte ai lavoratori occupati.
  • Welfare: 50% delle risorse incamerate nel Fondo. Ha la finalità di finanziare le azioni di welfare e
    sostegno al reddito, le attività di informazione, collaborazione e consulenza in materia di salute e
    sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 4 – Capienza del Fondo e limiti di accesso

L’erogazione dei servizi e dei sussidi avverrà fino a concorrenza delle risorse disponibili messe a disposizione, nel rispetto delle percentuali previste per ogni sezione di intervento del Fondo, salvo deroghe espressamente deliberate.

I servizi e i sussidi offerti dall’EBI sono fruibili “a sportello”, ovvero tutto l’anno, nel rispetto delle condizioni specificate per ciascuna prestazione.

Salvo diversamente specificato nella definizione della singola prestazione:

  • i servizi e i sussidi rivolti all’azienda, possono essere richiesti dalle aderenti 1 volta all’anno;
  • i servizi e i sussidi alla persona, richiesti dal lavoratore, dal titolare o dal socio delle aziende aderenti, possono essere richieste 1 volta ogni 2 anni.

Per la determinazione dell’anno di competenza della richiesta, fa fede la data di ricezione della stessa presso l’Ente.

Art. 5 – Servizi e sussidi

Per la modulistica relativa alle prestazioni e ai servizi, nonché per qualsiasi ulteriore approfondimento visitare la pagina dedicata del sito www.ebiitalia.it. Per i possessori di partita IVA l’importo rimborsabile è relativo al
solo imponibile.

Formazione per le aziende e i lavoratori

I contributi per la formazione possono essere erogati secondo le seguenti modalità:

  1. Formazione gestita e organizzata direttamente dall’EBI,
    anche per il tramite degli enti di formazione di riferimento delle Organizzazioni Sindacali costituenti l’EBI. Ciascuna azione formativa sarà attivata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, sia a favore di gruppi-classe interaziendali che a beneficio di singole aziende.
    Azioni richieste ai lavoratori e alle aziende interessate alla partecipazione ai corsi organizzati dall’Ente:
    1. per le attività formative interaziendali, compilare il modulo di preiscrizione, presente sulle schede dei singoli corsi attivabili;
    2. per le attività formative monoaziendali, compilare la form dedicata per richiedere uno o più percorsi formativi dedicati all’azienda;
    3. attendere la comunicazione dalla segreteria che contatterà gli interessati, secondo l’ordine di arrivo delle richieste, non appena sarà raggiunto il numero minimo di partecipanti per organizzare il corso;
    4. confermare o meno l’iscrizione secondo le modalità e i termini che verranno comunicati di volta in volta dalla segreteria, versando la cauzione obbligatoria di 50,00 Euro prevista per ogni partecipante, debitamente restituita dall’Ente alla conclusione del corso a coloro che avranno osservato la frequenza minima, stabilita per regolamento pari al 70% del monte ore del corso, aumentata al 90% del monte ore per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro (salvo diverse previsioni per corsi particolari).
    La partecipazione a tali attività formative è gratuita, salvo eventuale quota integrativa, ove prevista.
  2. Contributo per corsi di formazione erogati da strutture scelte dall’azienda o dal lavoratore.
    Rimborso del 50% della spesa sostenuta dai lavoratori/titolari/soci di aziende iscritte e dalle stesse aziende. Il rimborso deve essere richiesto entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura/ricevuta del soggetto erogatore della formazione. I massimali di rimborso sono distinti per le richieste a valere sulle spese sostenute dalle aziende rispetto a quelle direttamente sostenute dal lavoratore/titolare/socio destinatario dell’azione formativa. Non è possibile richiedere rimborsi per attività formative erogate da personale interno all’azienda.

    Contributo spese per corsi di formazione

    % rimborso

    Importo massimo erogabile/lavoratore

    Sostenute dal lavoratore/titolare/socio

    50%

    € 300,00

    Sostenute dall’azienda a favore dei propri lavoratori

    1 lavoratore/corso

    50%

    € 300,00

    2 lavoratore/corso

    50%

    € 200,00

    3 lavoratore/corso

    50%

    € 150,00

    4 lavoratore/corso

    50%

    € 120,00

    5 lavoratore/corso

    50%

    € 100,00

    6 lavoratore/corso

    50%

    € 90,00

    7 lavoratore/corso

    50%

    € 80,00

    8 lavoratore/corso

    50%

    € 70,00

    9 lavoratore/corso

    50%

    € 60,00

    >9 lavoratore/corso

    50%

    € 50,00

    Welfare per i lavoratori

    Contributo per tasse universitarie

    • 300,00 Euro/anno per coloro che iscrivono se stessi e/o i figli all’università.

    Il/I figlio/i per il/i quale/i si richiede il rimborso, deve/devono appartenere al nucleo familiare del richiedente, verificabile dallo stato di famiglia e deve/devono risultare regolarmente iscritti all’università. L’importo massimo rimborsabile si intende per ogni dipendente iscritto e NON per ogni figlio.

    Modalità di presentazione: il lavoratore deve presentare la domanda all’EBI, entro 6 mesi dall’iscrizione all’Università. Alla domanda deve essere allegato:
    1. Modulo di richiesta sussidio lavoratore;
    2. Stato di famiglia in corso di validità;
    3. Certificato di iscrizione all’università;
    4. Ricevuta di pagamento delle tasse universitarie;
    5. Contabile del bonifico bancario recante il TRN/CRO

    Contributo per libri scolastici/universitari

    • 150,00 Euro/anno per l’acquisto di libri scolastici per i figli iscritti alle scuole medie inferiori;
    • 200,00 Euro/anno per l’acquisto di libri scolastici per i figli iscritti alle scuole medie superiori/università.

    Il/I figlio/i per il/i quale/i si richiede il rimborso, deve/devono appartenere al nucleo familiare del richiedente, verificabile dallo stato di famiglia e deve/devono essere regolarmente iscritti all’istituto scolastico o all’università. I libri rimborsabili sono solo quelli previsti dal piano di studi o richiesti espressamente per iscritto dal docente scolastico/professore universitario. L’importo massimo rimborsabile si intende per ogni dipendente iscritto e NON per ogni figlio.

    Modalità di presentazione: il lavoratore deve presentare la domanda all’EBI, entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura/ricevuta di acquisto. Alla domanda deve essere allegato:
    1. Modulo di richiesta sussidio lavoratore;
    2. Stato di famiglia in corso di validità;
    3. Certificato di iscrizione del/i figlio/i alle scuole medie inferiori/superiori;
    4. Fattura/ricevuta di acquisto.

    Contributo per divise da lavoro

    • 200,00 Euro/anno per le spese sostenute dai lavoratori/titolari/soci di aziende iscritte.

    Sono rimborsabili solo le divise da lavoro inerenti all’attività lavorativa del richiedente. Non sono rimborsabili attrezzature di lavoro e altro materiale tecnico, seppur pertinente con la mansione svolta (solo indumenti). Non sono rimborsabili le divise da lavoro acquistate presso l’azienda presso la quale il lavoratore è in forza.

    Modalità di presentazione: il lavoratore deve presentare la domanda all’EBI, entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura/ricevuta di acquisto. Alla domanda deve essere allegato:
    1. Modulo di richiesta sussidio lavoratore;
    2. Fattura/ricevuta di acquisto.

    Welfare per le aziende

    Contributo per redazione DVR, manuale HACCP, certificazioni ISO

    • 500,00 Euro/anno per le spese sostenute dalle aziende iscritte per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) previsto dal D.Lgs. 81/2008, del Piano di Autocontrollo ai fini HACCP e degli audit di verifica e/o di mantenimento delle certificazioni a valere sulle norme UNI EN ISO.

    Non sono rimborsabili i costi per la consulenza, ma solo le spese sostenute per la realizzazione degli elaborati e per gli audit di verifica e/o di mantenimento delle certificazioni fatturate da istituti di certificazione riconosciuti da ACCREDIA.

    Modalità di presentazione: l’azienda deve presentare la domanda all’EBI, entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura da parte del soggetto erogante il servizio. Alla domanda deve essere allegato:
    1. Modulo di richiesta sussidio azienda;
    2. Fattura recante la descrizione del servizio;
    3. Contabile del bonifico bancario recante il TRN/CRO;
    4. Estratto del documento elaborato e/o del certificato ottenuto.

    Contributo per sorveglianza sanitaria

    Rimborso del 50% della spesa sostenuta dalle aziende iscritte per le visite mediche rivolte ai lavoratori dipendenti ai fini della sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/2008. Non sono rimborsabili i costi per la nomina del medico competente.

    Contributo spese per visite mediche

    % rimborso

    Importo massimo erogabile

    Sostenute da aziende con meno di 50 dip. versanti

    50%

    € 500,00

    Sostenute da aziende con più di 50 dip. versanti

    50%

    € 1.000,00

    Modalità di presentazione: l’azienda deve presentare la domanda all’EBI, entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura da parte del soggetto erogante il servizio. Alla domanda deve essere allegato:
    1. Modulo di richiesta sussidio azienda;
    2. Fattura recante la descrizione del servizio;
    3. Contabile del bonifico bancario recante il TRN/CRO.

    Contributo per divise da lavoro

    Rimborso del 50% della spesa sostenuta dalle aziende iscritte per l’acquisto di divise da lavoro. Sono rimborsabili solo le divise da lavoro inerenti all’attività esercitata dall’azienda. Non sono rimborsabili attrezzature di lavoro e altro materiale tecnico, seppur pertinente con gli ambiti aziendali (solo indumenti).

    Contributo spese per divise da lavoro

    % rimborso

    Importo massimo erogabile

    Sostenute da aziende con meno di 50 dip. versanti

    50%

    € 500,00

    Sostenute da aziende con più di 50 dip. versanti

    50%

    € 1.000,00

    Modalità di presentazione: l’azienda deve presentare la domanda all’EBI, entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura/ricevuta di acquisto. Alla domanda deve essere allegato:
    4. Modulo di richiesta sussidio azienda;
    5. Fattura/ricevuta recante la descrizione del prodotto acquistato;
    6. Contabile del bonifico bancario recante il TRN/CRO.

    Art. 6 – Modalità di erogazione

    Le domande per l’ottenimento delle prestazioni verranno esaminate dall’EBI, che comunicherà l’esito all’azienda e/o al lavoratore entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione della domanda.

    La liquidazione avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dall’azienda nel modulo richiesta prestazione, entro 30 giorni dall’approvazione.

    L’EBI o le sue articolazioni territoriali, potranno effettuare le verifiche a campione sulle provvidenze liquidate, verificando la relativa documentazione.

    Art. 7 – Contatti e assistenza

    Per assistenza alla presentazione, gestione  rendicontazione delle pratiche, i soggetti interessati possono consultare le FAQ pubblicate sul sito di www.ebiitalia.it o contattare l’assistenza dedicata: assistenza@ebiitalia.it.

    Art. 8 – Riservatezza

    I dati e le informazioni acquisite attraverso le procedure di richiesta di servizi e sussidi saranno utilizzati dall’EBI solo ai fini dell’erogazione dei medesimi. Con l’invio delle domande per l’ottenimento delle prestazioni, le aziende e i lavoratori esprimono il consenso al predetto trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

    ALLEGATO B

    Regolamento per la gestione di servizi e attività erogati dai Soggetti Convenzionati

    Art. 1 – Ambito di applicazione

    Il presente Regolamento disciplina le prestazioni erogate in forma indiretta, mediante Soggetti Convenzionati radicati sul territorio nazionale, in grado disoddisfare puntualmente i fabbisogni riscontrati presso le aziende e i lavoratori.

    Art. 2 – Beneficiari

    Le prestazioni eleggibili a finanziamento da parte dall’EBIsaranno esclusivamente quelle erogate dai Soggetti Convenzionati, annoverati in apposita sezione delsito istituzionale dell’Ente (www.ebiitalia.it), in favore delle aziende correttamente aderenti e regolarmente versanti da almeno 6 mesi, nei limiti delle risorse disponibili, con:

    • contratto a tempo indeterminato;
    • contratto di apprendistato;
    • contratto a tempo determinato;
    • contratto a tempo pieno oppure part time.

    Inoltre sono considerati beneficiari se versanti:

    • lavoratori autonomi;
    • soci cooperatori;
    • titolari ed amministratori.
    Art. 3 – Principi del convenzionamento

    Il convenzionamento ha quale obiettivo primario la capacità di disporre di una capillare operatività sul territorio nazionale. Per perseguire tale scopo l’EBI, con riferimento all’erogazione di prestazioni a favore aziende aderenti, promuove la redistribuzione delle risorse ai territori, a mezzo di Soggetti Convenzionati, che hanno promosso un gettito finanziario per il tramite delle adesioni espresse all’Ente ed effettivamente incassate dallo stesso.

    Art. 4 – Soggetti Convenzionati

    Possono manifestare l’interesse a diventare Soggetti Convenzionati le seguenti categorie:

    • Associazioni datoriali o sindacali;
    • Associazioni rappresentative di una aggregazione di imprese;
    • Società o professionisti che operano a supporto delle imprese

    La manifestazione avverrà tramite procedura telematica sul sito istituzionale dell’Ente (www.ebiitalia.it) oppure mediante compilazione di apposita modulistica, trasmessa via PEC all’indirizzo ebi-italia@pec.it.

    L’EBI provvederà a valutare la richiesta pervenuta e a darne comunicazione al soggetto richiedente circa l’esito entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione. Nel caso di approvazione, l’Ente darà riscontro mediante PEC, inoltrando l’accordo di convenzionamento, da restituire siglato su ogni pagina attraverso il medesimo canale certificato.

    L’accordo di convenzionamento avrà validità fino a nuova delibera degli organi direttivi dell’EBI, che potranno unilateralmente scioglierlo o modificarlo. Tutte le comunicazioni ufficiali tra l’Ente e il Soggetto Convenzionato avverranno via PEC o mediante apposito gestionale, dal momento in cuisarà reso disponibile.

    I Soggetti Convenzionati svolgeranno principalmente attività di proselitismo a favore dell’Ente verso le aziende che intendono aderire al sistema bilaterale, raccogliendo i fabbisogni e rispondendo agli stessi mediante erogazione di servizi e attività a valere sulle risorse oggetto di redistribuzione.

    I Soggetti Convenzionati pianificheranno in sinergia con le aziende aderenti l’erogazione di servizi e attività afferenti alle tematiche del welfare e della formazione, nelle disponibilità economiche risultanti dalle azioni di proselitismo di rispettiva competenza.

    Art. 5 – Sostenibilità dei costi connessi all’erogazione di servizi e attività

    Il finanziamento da parte dell’EBI di servizi e attività promossi da ciascun Soggetto Convenzionato verso le imprese aderenti, avverrà fino a concorrenza delle risorse riconducibili alle adesioni promosse dallo stesso, effettivamente incassate dall’Ente.

    Il Soggetto Convenzionato potrà presentare richiesta di finanziamento all’EBI solo a fronte di disponibilità non inferiori ai costi ammissibili dalle prestazioni oggetto di finanziamento, salvo deroghe espressamente richieste all’Ente e dallo stesso concesse.

    Pertanto il Soggetto Convenzionato dovrà, preliminarmente alla richiesta di finanziamento diservizi e attività, richiedere all’Ente l’ammontare del gettito accantonato tramite PEC all’indirizzo ebi-italia@pec.it. L’EBI comunicherà tale dato di norma entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.

    Art. 6 – Modalità di richiesta del finanziamento

    Il Soggetto Convenzionato, accertata la capienza delle imprese ad esso correlate, potrà pianificare e richiedere all’EBI le risorse finanziarie necessarie ad attivare i servizi o le attività a favore delle aderenti beneficiarie. La richiesta potrà essere formulata “a sportello”, ovvero tutto l’anno, tramite procedura telematica sul sito istituzionale dell’Ente (www.ebiitalia.it) oppure mediante presentazione di apposita istanza, trasmessa via PEC all’indirizzo ebi-italia@pec.it.

    L’EBI provvederà a valutare la richiesta pervenuta e a darne comunicazione al Soggetto Convenzionato circa l’esito entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione. Nel merito, l’Ente potrà:

    • negare il finanziamento, motivando il diniego;
    • richiedere eventuali integrazioni;
    • approvare la richiesta e concedere le risorse finanziarie necessarie all’espletamento del servizio/attività richiesti.

    Tutte le comunicazioni ufficiali tra l’Ente e il Soggetto Convenzionato avverranno via PEC o mediante apposito gestionale, dal momento in cui sarà reso disponibile

    Art. 7 – Tempi di erogazione delle prestazioni finanziate

    Il Soggetto Convenzionato che vedrà accettata la richiesta di finanziamento per l’erogazione di servizi e attività a favore delle aziende aderenti, dovrà completarne l’erogazione entro 6 (sei) mesi dall’approvazione della richiesta. Qualora le prestazioni non vengano ultimate entro il predetto termine il Soggetto Convenzionato potrà avanzare all’EBI una richiesta di proroga, opportunamente motivata, ammissibile nella misura massima di ulteriori 3 (tre) mesi. La richiesta di proroga dovrà pervenire all’Ente entro i 30 giorni antecedenti la naturale scadenza. In caso di diniego da parte dell’Ente, a scadenza intervenuta, qualora il Soggetto Convenzionato non abbia compiutamente erogato i servizi e le attività oggetto di finanziamento, subirà la parziale o integrale revoca del contributo concesso.

    Art. 8 – Gestione, monitoraggio e verifica delle prestazioni finanziate

    Il Soggetto Convenzionato potrà avviare le prestazioni finanziate previa comunicazione all’EBI dell’avvio delle stesse, tramite procedura telematica sul sito istituzionale dell’Ente (www.ebiitalia.it) oppure mediante apposita modulistica, trasmessa via PEC all’indirizzo ebi-italia@pec.it, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni di lavorativi rispetto alla prima data prevista per l’inizio delle suddette azioni.

    Il Soggetto Convenzionato è tenuto a fornire all’EBI tutte le informazioni necessarie per l’attività di monitoraggio. A tal fine lo stesso si impegna a sottoporre preventivamente all’Ente eventuali richieste di variazione all’indirizzo PEC ebi-italia@pec.it entro 2 (due) giorni lavorativi dalla data prevista dell’avvio delle azioni oggetto di variazione. Qualora il Soggetto Convenzionato, per cause di forza maggiore, proceda all’annullamento di una o più prestazioni finanziate, dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ente, all’indirizzo PEC ebi-italia@pec.it, il quale provvederà a determinare e comunicare al Soggetto Convenzionato l’entità contributo riparametrato. Eventuali circostanze difformi dovranno essere dettagliatamente motivate dal Soggetto Convenzionato, e saranno valutate caso per caso.

    L’EBI potrà eseguire controllisull’effettiva erogazione dei servizi e delle prestazioni oggetto di finanziamento. In caso di gravi inadempienze, il Consiglio direttivo dell’Ente si riserva di valutare l’annullamento del finanziamento e dare seguito a eventuali possibili azioni legali.

    Art. 9 – Validità e ammissibilità delle spese

    Le spese ammissibili, dovranno essere esposte in fatturazione o altra documentazione contabile equipollente, intestata al Soggetto Convenzionato, recante il dettaglio dei costi delle singole prestazioni e gli estremi del provvedimento di approvazione emanato dall’Ente. Non sarà ritenuta ammissibile alcuna spesa antecedente al provvedimento di approvazione.

    Le spese di valore pari o superiore a € 300,00 saranno giustificabili solo se sostenute per mezzo di strumenti finanziari tracciabili, ovvero assegni non trasferibili, bonifici, altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico. In ogni caso, deve essere garantita la tracciabilità dei movimenti di denaro contante anche per gli importi inferiori alla suddetta soglia.

    Art. 11 – Rendicontazione e erogazione contributo

    Entro i termini di cui all’art. 7 il Soggetto Convenzionato dovrà produrre i giustificativi di spesa tramite apposita procedura telematica sul sito istituzionale dell’Ente (www.ebiitalia.it) oppure a mezzo PEC all’indirizzo ebi-italia@pec.it. Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della documentazione, l’EBI provvederà alle dovute verifiche di conformità e all’erogazione del contributo, che avverrà tramite bonifico bancario alle coordinate indicate in procedura dal Soggetto Convenzionato.

    Art. 12 – Contatti e assistenza

    Per assistenza alla presentazione, gestione e rendicontazione delle prestazioni oggetto di finanziamento, i soggetti interessati possono consultare le FAQ pubblicate sulsito di www.ebiitalia.it o contattare l’assistenza dedicata: assistenza@ebiitalia.it.

    Art. 13 – Riservatezza

    I dati e le informazioni acquisite attraverso le procedure di richiesta di servizi e sussidi saranno utilizzati dall’EBI solo ai fini dell’erogazione dei medesimi. Con l’invio delle domande per l’ottenimento delle prestazioni, le aziende e i lavoratori esprimono il consenso al predetto trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.